Agevolazioni per le Associazioni Sportive

E’ ora di “prendere la palla al balzo”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche oltre i 200mila euro annui, le spese disponsorizzazione o di pubblicità di società o associazioni sportive dilettantistiche sono deducibili se la natura del rapporto contrattuale ha tutti i requisiti formali e sostanziali riconducibili a un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

La disciplina relativa alla deduzione delle spese di pubblicità nell’ambito dello sport dilettantistico (articolo 90, comma 8 della legge 289/02) non è stata modificata, nel 2008, dalle nuove regole di inerenza e congruità, previste per le spese di rappresentanza dall’articolo 108, comma 2 del Tuir e dal dm 19 novembre 2008.
Continua, quindi, a essere considerata spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, deducibile nell’esercizio di sostenimento o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (articolo 108, comma 2 del Tuir), il «corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro». Le Entrate hanno chiarito che l’articolo 90, comma 8 della legge 289/2002 «non introduce un limite massimo all’integrale deducibilità dal reddito d’impresa delle somme corrisposte agli enti», ma individua solo «l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità». Pertanto, nel caso in cui il soggetto erogante versi un corrispettivo superiore a 200mila euro annui, l’eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal Tuir. Potranno essere considerate spese di pubblicità, deducibili nell’esercizio di sostenimento o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (articolo 108, comma 2 del Tuir), solo se «la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria». In base ai principi dell’articolo 109 del Tuir, comunque, la deduzione è possibile solo se sono soddisfatti i requisiti della competenza, della certezza dell’esistenza del costo, dell’oggettiva determinabilità dell’ammontare della spesa e della sua inerenza ad attività o a beni, da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

Fonte: IlSole24ore.com

Post suggeriti